Approvata in Consiglio regionale all’unanimità
l’introduzione di un codice identificativo di struttura e di un registro
regionale delle strutture ricettive non alberghiere per facilitare il
censimento e il controllo contro l’abusivismo. Il provvedimento legislativo va
ad integrare, con un nuovo Capo III, denominato “Registro regionale delle
strutture ricettive non alberghiere”, la Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49
“Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture
turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico
gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento
turistico a fini statistici“.

“Il Ministro Centinaio lo ha proposto subito fra le misure
di regolamentazione del settore del turismo da realizzare. E aspettiamo che lo
realizzi al più presto. La Puglia il codice identificativo lo ha già approvato
oggi in Consiglio. Abbiamo voluto dotare di un codice identificativo tutte le
strutture ricettive non alberghiere,  che
a differenza degli alberghi , sono soggette a vincoli meno stringenti, per
porre un argine al proliferare dell’abusivismo e garantire un sistema di
accoglienza nel rispetto delle regole – commenta soddisfatta l’Assessore
all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone – Con Pugliapromozione
abbiamo commissionato numerose ricerche per conoscere l’entità del sommerso nel
settore ricettivo in Puglia. In base ai dati rilevati il moltiplicatore
turistico per l’intera Puglia è stato nel 2016 di 5,15. In altre parole per
ogni presenza turistica Istat ve ne sono state altre 4,6 che non sono state
rilevate e non appaiono. Che esista in Puglia una proliferazione di strutture
non alberghiere, non tutte codificate, lo dimostrano le migliaia di annunci sui
vari siti di prenotazioni, oltre ai dati di Federalberghi. Con l’introduzione
del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l’obbligo di
indicare il codice in ogni forma di promozione e pubblicità, si semplificano i
controlli e si pongono le basi per diminuire l’abusivismo e garantire una
offerta nel rispetto delle regole”.

Cosa
prevede il ddl

Il primo dei cinque articoli (art. 11) approvati oggi dal
Consiglio perimetra i soggetti destinatari della norma che sono “tutte le
strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli
alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai
sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo)”. Il secondo comma definisce le locazioni
turistiche individuate negli “alloggi dati in locazione, in tutto o in parte,
per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera
c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431” qualificando gli alloggi dati in
locazione come “strutture ricettive non alberghiere”.

Viene quindi istituito il “Registro regionale delle
strutture ricettive non alberghiere”, (art. 12) con finalità di conoscenza
dell’offerta turistica regionale, che attribuisce il “Codice identificativo di
struttura” (CIS) e delega alla Giunta regionale la disciplina delle modalità
attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non
alberghiere.

Per semplificare i controlli da parte delle autorità
competenti, viene introdotto (art.13) l’obbligo a carico delle strutture
ricettive non alberghiere di indicare il codice identificativo di struttura
(CIS) nella pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, con
scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo
utilizzato e stabilisce le correlate sanzioni in caso di inadempimento.

L’art. 14 disciplina poi le funzioni di vigilanza, di
controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative la
cui competenza è attribuita ai comuni territorialmente competenti, mantenendo
comunque in capo alla struttura regionale preposta il potere/dovere di verifica
del rispetto degli obblighi introdotti, anche attraverso il monitoraggio
periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità
immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili
attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle
strutture e unità immobiliari medesime.