Quarantena
obbligatoria per chi arriva in Puglia dalle regioni del Nord. È questo il
contenuto dell’ordinanza firmata nella notte tra ieri e oggi dal governatore
Michele Emiliano. “Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli
aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus
alla prossima fermata – ha scritto il presidente, rivolgendosi ai pugliesi che
ieri hanno preso d’assalto la stazione ferroviaria e gli aeroporti di Milano -.
Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana
scappando per prevenire l’entrata in vigore del decreto legge del Governo. State
portando nei polmoni dei vostri fratelli e sorelle, dei vostri nonni, zii,
cugini, genitori il virus che ha piegato il sistema sanitario del nord Italia. Avreste
potuto proteggervi come prescritto, rimanendo in casa e adottando tutte le
precauzioni che ormai avrete imparato. Ma avete preso una decisione sbagliata. Non
ho purtroppo il potere di bloccarvi, ma posso ordinarvi di comunicare il vostro
arrivo ai medici di famiglia e di rimanere a casa in isolamento fiduciario per
14 giorni. Se volete evitare queste conseguenze, se siete in Lombardia o nelle
altre province indicate, non tornate adesso in Puglia e se siete già in viaggio
ritornate indietro. So cosa state provando. Ma dovete essere lucidi”.

 

Ecco
il testo integrale dell’ordinanza:

 

IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32
della Costituzione;

VISTO lo
Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare,
l’art. 32. Che dispone “…sono emesse dal presidente della giunta regionale e
dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia
estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni”;

VISTA la delibera
del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

VISTO il
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare l’articolo 3;

VISTO il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella
regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e
Alessandria”, all’art.1 dispone di “evitare in modo assoluto ogni spostamento
in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché
all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per
gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di
emergenza”, con decorrenza dall’8 marzo 2020;

VISTO che gli
organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della “fuga” da parte
di centinaia di persone che, in vista dell’entrata in vigore del DPCM citato,
hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova,
Treviso, Asti e Alessandria”;

CONSIDERATO che
l’esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette
rosse potrebbe comportare l’ingresso incontrollato in Puglia di soggetti a
rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla
salute pubblica;

CONSIDERATI
l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio della Regione
Puglia;

CONSIDERATO che
è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento
sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi
dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

emana la
seguente
ORDINANZA

Tutti gli
individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del
7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova,
Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo:
– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero
al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di
sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo
lo stato di isolamento per 14 giorni;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità
pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata
osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le
conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non
costituisce più grave reato).

I Prefetti
territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con
la seguente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci e ai Prefetti.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP
nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del
Presidente della Giunta Regionale.